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RIFIUTI – Ordinanza sindacale di rimozione

Categoria: Rifiuti
Autorità: Cassazione Penale
Data: 07/05/2008
n. 18366

Poiché il reato di cui all’art. 50, c. 2, D.Lgs. 22/97 (ora art. 256, c. 2, D.Lgs. 152/06) è configurabile nei confronti di chiunque sia individuato nell’ordinanza sindacale quale responsabile dell’abbandono dei rifiuti, a prescindere dalla qualifica rivestita, deve ritenersi valida l’ordinanza che ha come destinatario una persona fisica anche se la società per cui operava è fallita.

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