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RIFIUTI – Deposito temporaneo ex art. 230, D.Lgs. 152/2006

Categoria: Rifiuti
Autorità: Cassazione Penale
Data: 04/03/2009
n. 09856

L’eccezione alla regola generale secondo cui il deposito temporaneo di rifiuti deve essere effettuato presso il luogo di produzione dei rifiuti stessi, è contenuta nell’art. 230 del D.Lgs. 152/2006 e riguarda i rifiuti derivanti da attività di manutenzione alle infrastrutture effettuata direttamente dal gestore delle stesse, rispetto ai quali il luogo di deposito temporaneo può coincidere con quello di concentramento dei rifiuti, ove gli stessi vengono trasportati per la successiva valutazione tecnica, finalizzata ad individuare il materiale effettivamente, direttamente ed oggettivamente riutilizzabile, senza essere sottoposto ad alcun trattamento. Ne consegue, quindi, che detta eccezione non trova applicazione nel caso di rifiuti oggettivamente non riutilizzabili.

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