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La possibilità del riutilizzo esclude la natura di rifiuto?

Categoria: Rifiuti
Autorità: Cass. Pen. Sez. III
Data: 12/02/2018
n. 6729

Con riferimento al concetto di rifiuto, è da intendersi come tale, ai sensi dell’art. 183 del D.L.vo 152/2006, qualsiasi sostanza o oggetto di cui il detentore si disfi o abbia l'intenzione, o l'obbligo, di disfarsi, salva la possibilità che, ricorrendo i presupposti dell’art. 184-bis del medesimo decreto, si possa trattare di sottoprodotto. La qualifica di rifiuto può essere desunta anche dalle modalità di accumulo dei materiali: si tratterà di rifiuti, ad esempio, nel caso di un accumulo di più materiali eterogenei, le cui condizioni non lascino dubbio sulla volontà dismissiva del detentore, in quanto assolutamente non riutilizzabili (nella specie, batterie esauste e autocarri fuori uso), senza che rilevi, invece, la generica affermazione della possibilità di rimettere il materiale depositato nel ciclo produttivo (dimostrazione che deve, peraltro, essere fornita dal produttore che intende affermarne la diversa natura di sottoprodotti).

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Leggi la sentenza

Ritenuto in fatto   1.Con sentenza del 24 febbraio 2017, la Corte d'appello di Catanzaro ha confermato la sentenza del Giudice delle indagini preliminari del Tribunale di Vibo Valentia che aveva condannato, all'esito del giudizio abbreviato, G.M., alla pena mesi due e giorni 20 di reclusione, per il reato di cui all'art. 256 del d.lgs n. 152 del 2006 e art. 6 della legge n. 210 del 2008, perché depositava in modo incontrollato, all'interno di un'area privata annessa al cantiere di lavorazione di calcestruzzi gestito dal medesimo, un consistente quantitativo di rifiuti consistiti in batterie esauste, materiale ferroso, pneumatici per…
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