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RIFIUTI - Rifiuti prodotti da navi

Categoria: Rifiuti
Autorità: TAR Toscana - Sez. II
Data: 06/11/2009
n. 01586

La Direttiva n. 2000/59/CE in materia di rifiuti prodotti dalle navi, di cui il d.lgs. n. 182/2003 costituisce attuazione, detta un sistema tariffario, articolato su due livelli: un primo livello, tramite cui i costi degli impianti portuali di raccolta, trattamento e smaltimento dei rifiuti vengono posti a carico, in misura significativa, di tutte le navi che approdano nei porti dello Stato membro, a prescindere dall’effettivo uso degli impianti (art. 9, comma 2, lett. a), della direttiva); un secondo livello, con il quale la parte dei costi non coperta dal primo livello è coperta “in base ai quantitativi e ai tipi di rifiuti prodotti dalla navi effettivamente conferiti dalle navi”. Alla luce di un simile dettato, la normativa nazionale – in particolare, quella di cui al d.lgs. n. 182/2003 – va interpretata in senso conforme all’art. 9 della direttiva n. 2000/59/CE. Disposizione, questa, che indiscutibilmente ricollega una quota parte della tariffa per il servizio rifiuti al mero dato dell’approdo della nave nel porto, “a prescindere dall’effettivo uso degli impianti”.

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