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RIFIUTI – Reato di discarica abusiva

Categoria: Rifiuti
Autorità: Cassazione Penale
Data: 01/04/2005
n. 12349

Il soggetto autorizzato a gestire una discarica per una determinata tipologia di rifiuti, ma che smaltisce anche rifiuti diversi da quelli per i quali ha ricevuto l'autorizzazione, risponde per i rifiuti non autorizzati della contravvenzione di cui all'articolo 51, comma 3, del Decreto Ronchi, a nulla rilevando la circostanza che quel sito fosse comunque noto alla pubblica amministrazione. Infatti, l'elemento fondamentale per la configurabilità del reato di discarica abusiva non è costituito dall'ignoranza del sito da parte della pubblica amministrazione, bensì dal ripetuto accumulo nello stesso luogo di rifiuti oggettivamente destinati all'abbandono. E’ illegittima la confisca di un’area interessata dal reato di discarica abusiva laddove essa sia di proprietà di un soggetto estraneo al reato: si può disporre la confisca del suolo adibito a discarica solo se di proprietà dell'autore del reato o di un compartecipe, e l'appartenenza dell'area all'autore del reato o a un compartecipe, costituendo un presupposto per l'applicabilità della confisca, deve essere provata dall'accusa .

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