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Gestione non autorizzata da parte di terzi: quale responsabilità per il proprietario del sito?

Categoria: Rifiuti
Autorità: Cass. Pen. Sez. III
Data: 09/07/2018
n. 30905

In materia di rifiuti, il proprietario di un terreno non risponde in quanto tale dei reati di realizzazione e gestione di gestione non autorizzata, di cui all’art. 256, comma 1, del D.L.vo 152/2006, commessi da terzi, non potendosi configurare una posizione di garanzia in capo al medesimo e non potendosi configurare una responsabilità di posizione. La sua responsabilità sussiste, tuttavia, in presenza di una condotta di partecipazione agevolatrice, come, ad esempio, nell’ipotesi della realizzazione di opere funzionali all'utilizzo della costruzione da questi realizzata.

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Leggi la sentenza

Ritenuto in fatto   1.Con sentenza del 14 marzo 2017, il Tribunale di Trani ha condannato D.L.T., alla pena di C 4.000,00 di ammenda, per il reato di cui all'art. 256 comma 1 lett. b) del d.lgs 3 aprile 2006, n. 152 del 2006, in relazione allo smaltimento di rifiuti speciali provenienti da demolizione, senza autorizzazione, per circa 20 mc. materiale depositato e utilizzato per la realizzazione di un vialetto e compattato e livellato per colmare un dislivello sul terreno dell'imputata ove vi era una costruzione abusiva in corso di realizzazione. Accertato in Terlizzi 1'08/04/2013. 2.Avverso la sentenza ha presentato…
La sentenza completa è disponibile su Membership TuttoAmbiente

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