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RIFIUTI – Rifiuti di origine animale

Categoria: Rifiuti
Autorità: Consiglio di Stato
Data: 08/02/2005
n. 00339

In tema di trattamento di rifiuti di origine animale, la materia prima adoperata non può non qualificarsi “parte di animale”, la quale costituisce conseguentemente “rifiuto di origine animale” e “materiale ad alto rischio” ex D. Lgs. 508/1992, sicché il materiale suscettibile di essere trasformato può essere trattato soltanto in uno stabilimento munito di specifico riconoscimento da parte del Ministero della Sanità e, qualora ciò difetti, sussistono tutti i presupposti per l’esercizio dei poteri d’intervento contingibile ed urgente ai sensi dell’art. 32 L. 833/1978.

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