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RIFIUTI – Nozione di deposito temporaneo, deposito incontrollato, discarica e stoccaggio

Categoria: Rifiuti
Autorità: Cassazione Penale
Data: 27/01/2004
n. 2662

La fattispecie di “deposito temporaneo” di rifiuti si ha solo in presenza di tutti i requisiti stabiliti dall’art. 6, lett. m) del Decreto Legislativo n° 22 del 5/02/1997, mentre là dove non ricorrano dette condizioni si tratta di “deposito incontrollato”. Qualora, però, un deposito temporaneo di rifiuti, pur in presenza di tutti i requisiti richiesti dalla legge, superi il termine di un anno, viene qualificato come “discarica”, mentre se il raggruppamento di rifiuti è effettuato in un luogo diverso da quello di produzione o successivamente alla raccolta, si tratta di “stoccaggio”.

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