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Gestione rifiuti: che valore ha un’autorizzazione postuma?

Categoria: Rifiuti
Autorità: Cassazione Pen., Sez. III
Data: 12/02/2016
n. 5823

In relazione alle attività di raccolta e trasporto rifiuti in forma ambulante (art. 266, c. 5 D.Lgs. 152/2006) non è ammissibile alcuna forma di sanatoria postuma discendente dal conseguimento della licenza per l’esercizio del commercio ambulante, posto che in materia di gestione rifiuti è sempre richiesta l’autorizzazione espressa e specifica dell’autorità competente, sicché nessun rilievo può essere dato ad autorizzazioni successive, le quali non possono coprire i fatti ad esse antecedenti.

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