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I materiali da demolizione sono rifiuti?

Categoria: Rifiuti
Autorità: Cass. Pen. Sez. VII
Data: 24/07/2018
n. ord. 35170

In materia di rifiuti, ai fini della configurabilità del reato previsto dall'art. 256, commi 1-3, del D.L.vo 152/2006, i materiali provenienti da demolizione debbono essere qualificati dal giudice come rifiuti speciali, in quanto oggettivamente destinati all'abbandono, salvo che l'interessato non fornisca la prova della sussistenza dei presupposti previsti dalla legge per l'applicazione di un regime giuridico più favorevole, quale quello relativo al "deposito temporaneo" o al "sottoprodotto”.

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Leggi la sentenza

Ritenuto in fatto   1.Il Tribunale di Locri con sentenza 30.01.2017 dichiarava il F. colpevole del reato di abusiva gestione di rifiuti non pericolosi costituiti da materiale misto proveniente da attività di demolizione (art. 256, TU Ambientale), condannandolo alla pena di 5000 € di ammenda, in relazione a fatti del 17.07.2013.   2.Con il ricorso per cassazione, articolato con un unico motivo, il difensore iscritto all'Albo speciale ex art. 613 c.p.p., deduce violazione di legge e vizio di motivazione in relazione all'art. 192, c.p.p. e all'art. 256, d. Igs. n. 152 del 2006 (si censura il vizio di travisamento del…
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