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Rifiuti – Abbandono su strada

Categoria: Rifiuti
Autorità: Tar Campania (Na) – Sez. V
Data: 14/07/2011
n. 03835

Ai sensi dell'art. 192 D.L.vo 3 aprile 2006, n.152 l'Ente proprietario (e, in sua vece, l’Ente gestore) della strada ha l'obbligo di provvedere alla pulizia della stessa in modo da non creare danno o pericoli alla circolazione; pertanto spetta alla detta P.A. procedere alla raccolta dei rifiuti abbandonati da terzi “sull'area di sedime della strada stessa” a prescindere dalla sussistenza dell'elemento soggettivo del dolo o della colpa del detto proprietario. La soluzione è invece diversa allorché si tratti di rifiuti solidi non pericolosi abusivamente depositati nelle “vicinanze” dell'area stradale e non risulti riscontrabile né tanto meno denunciato alcun profilo soggettivo di dolo o quanto meno di colpa in capo all'Ente proprietario o gestore. Sentenza n° 3835 del 14/07/2011 Tar Campania (Na) – Sez. V

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