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RIFIUTI – Sottoprodotti di origine animale

Categoria: Rifiuti
Autorità: Corte di Cassazione Penale – Sez. III
Data: 24/03/2009
n. 12844

Le disposizioni di settore riguardanti i sottoprodotti di origine animale, e segnatamente il Reg. CE 1774/02, regolano esclusivamente i profili sanitari e di polizia veterinaria, rimanendo escluse le attività di gestione degli scarti, in quanto rifiuti, per le quali permane l’operatività della disciplina generale in materia, ovvero il D.Lgs. 152/06. Da ciò discende che gli scarti di origine animale sono sottratti all’applicazione della normativa in materia di rifiuti ed esclusivamente soggetti al cit. Reg. CE 1774/02 solo se sono effettivamente qualificabili come sottoprodotti, ai sensi dell’art. 183, D.Lgs. 152/06, mentre in ogni altro caso in cui il produttore se ne sia disfatto per destinarli allo smaltimento restano soggetti alla disciplina del D.Lgs. 152/06.

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