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RIFIUTI – Discarica abusiva

Categoria: Rifiuti
Autorità: Cassazione Penale
Data: 16/12/2004
n. 48402

In materia di rifiuti, la permanenza del reato di discarica abusiva si correla alla protrazione nel tempo della condotta materiale accompagnata dalla cosciente volontà di mantenimento della stessa: la legge, infatti, punisce la mancanza di autorizzazione in un’ottica di funzionamento, mentre quando ha effettivo inizio la gestione post-operativa si pone in essere una condotta che pone fine alla situazione antigiuridica e viene meno la stessa “ratio” della richiesta di autorizzazione; il sito non è più destinato permanentemente a luogo di scarico e deposito di rifiuti, sicché a perdurare nel tempo sono soltanto gli effetti del precedente illecito accumulo. L’art. 2, lett. o), del D. Lgs. 36/2003 ha inteso affermare senza equivoci che va ricondotta alla“gestione dei rifiuti” anche la gestione post- operativa di una discarica, in un’ottica di garanzia dello smaltimento “sicuro”. Il reato di cui all’art. 50, 2° comma, del D. Lgs. 22/1997 si perfeziona con la scadenza dei termini previsti nell’ordinanza sindacale e tali termini devono considerarsi in quanto alla scadenza di essi si collega l’obbligo, per il Comune, di procedere all’esecuzione in danno: dall’inizio effettivo di tale esecuzione (cui si correla il recupero delle somme anticipate) la condotta dell’agente non è più necessaria affinché venga rimossa la situazione antigiuridica.

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