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Chi raccoglie e trasporta rifiuti in forma ambulante esercita un’attività di gestione?

Categoria: Rifiuti
Autorità: Cass. Pen., Sez. III
Data: 21/07/2017
n. 36025

Chi esercita, in forma ambulante, un’attività di raccolta e trasporto di rifiuti altrui resta fuori dagli obblighi connessi alla gestione dei rifiuti, di cui all’art. 256 D. L.vo 152/2006, a condizione che, ai sensi dell’art. 266, comma 5 D. L.vo 152/2006, possegga l’abilitazione allo svolgimento dell’attività di raccolta e trasporto di rifiuti in forma ambulante, e sempre che l’attività sia limitata ai soli rifiuti oggetto del suo commercio.

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RITENUTO IN FATTO 1. Con sentenza del 4 aprile 2016 la Corte d'appello di Lecce ha confermato la sentenza del 5 maggio 2014 del Tribunale di Brindisi, con cui P. P. era stato condannato alla pena di mesi sei di arresto in relazione al reato di cui all'art. 256, comma 1, lett. b), d.lgs. n. 152 del 2006 (per avere trasportato rifiuti pericolosi e non pericolosi in assenza dei formulari di identificazione dei rifiuti e della iscrizione del mezzo nell'albo delle imprese autorizzate al trasporto dei rifiuti). Nel disattendere l'impugnazione dell'imputato la Corte territoriale ha, anzitutto, escluso, sulla base dei…
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