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Può l’ammodernamento di un impianto costituire modifica sostanziale ai fini autorizzatori?

Categoria: Rifiuti
Autorità: TAR Veneto, Sez. III
Data: 10/07/2014
n. 1007

L’aggiornamento e ammodernamento tecnologico dell'impianto di ricondizionamento di rifiuti speciali, anche pericolosi, vale a dire il revamping in senso stretto, non può essere richiamato sic et simpliciter nel caso in cui siano modificati significativamente il numero di rifiuti trattati, le modalità di trattamento e anche capacità produttiva e quantità stoccabili, laddove le stesse risultino significativamente diverse da quelle originariamente autorizzate (180000t/a di rifiuti trattati (120000) e in deposito (60000), con capacità massima raddoppiata fino a 12000 t., a fronte di 726 t/giorno dell’autorizzato). In tal caso si tratterebbe infatti di una variante sostanziale al progetto originario, in quanto tale assoggettabile alla medesima disciplina applicabile ai nuovi impianti ai sensi dell’art. 208, comma 19, del D.L.vo n. 152/2006, per il quale le procedure di autorizzazione di nuovi impianti si applicano anche per la realizzazione di varianti sostanziali a seguito delle quali gli impianti non sono più conformi all'autorizzazione rilasciata.

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