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Trasporto non autorizzato: quali elementi possono escludere l’occasionalità?

Categoria: Rifiuti
Autorità: Cass. Pen. Sez. III
Data: 05/07/2018
n. 30180

In tema di gestione illecita di rifiuti, di cui all’art. 256 del D.L.vo 152/2006, trattandosi di reato istantaneo è sufficiente anche una sola condotta integrante una delle ipotesi alternative previste dalla norma, purché non sia occasionale. Con riferimento al trasporto, per individuarne la natura non occasionale vanno considerati, anche alternativamente, dati univocamente sintomatici quali, ad esempio, l’organizzazione del medesimo a scopo di lucro e in modo permanente, la provenienza del rifiuto da una determinata attività imprenditoriale esercitata da colui che effettua o dispone l'abusiva gestione, l’eterogeneità dei rifiuti gestiti, le caratteristiche del rifiuto quando risultino indicative di precedenti attività preliminari.

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Leggi la sentenza

Ritenuto in fatto   1.La Corte di appello di Palermo, con sentenza del 14/9/2017 ha parzialmente riformato la sentenza in data 15/3/2016 del Tribunale di quella città, appellata da S.C., riqualificando il fatto a questi originariamente ascritto in quello sanzionato dall'art. 256, comma 1, lett. a) d.lgs. 152/2006 e riducendo la pena per avere effettuato, agendo in concorso con altra persona, attività di gestione non autorizzata di rifiuti speciali, essendosi adoperato nello smontaggio, sulla pubblica via, di una vecchia lavatrice al fine di recuperarne le parti in ferro, disponendo peraltro, nelle immediate vicinanze, di un motocarro con il cassone pieno…
La sentenza completa è disponibile su Membership TuttoAmbiente

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