Top

La banca dati ambientale Vigente, aggiornata, commentata Il tuo strumento operativo

RIFIUTI – Bonifica di siti inquinati

Categoria: Rifiuti
Autorità: Cassazione Penale
Data: 14/12/2004
n. 48061

Il giudice, in caso di condanna per reati diversi da quelli indicati nell’art. 51, 3° comma e nell’art. 51 bis D. Lgs. 22/1997, può su¬bordinare la sospensione condizionale della pena a determinati interventi aventi carattere riparatorio: infatti, la previsione di un’ipotesi specifica di reato ex art. 51 bis decr. cit. per la bonifica dei siti, che presuppone una condotta tipica caratterizzata dall’inquinamento oltre determinati limiti ed una procedura per la messa in sicurezza, bonifica e ri¬pristino ambientale delle aree inquinate e degli impianti coinvolti, non esclude che obblighi di bo¬nifica e ripristino possano essere imposti anche allorché il presupposto si presenti meno grave di quello integrante l’ipotesi criminosa sopra indicata. Ipotesi più lievi ben possono rientrare nella previsione generale ex art. 165 cod. pen., allorché questo articolo consente al giudice di su¬bordinare il beneficio della sospensione della pena all’eliminazione delle conseguenze dannose e pe¬ricolose del reato. L’inciso “salvo che la legge disponga altrimenti” va inteso nel senso che non vi sia un divieto esplicito o implicito della legge: il giudice, tut¬tavia, non potrà indicare modalità di adempimento diverse da quelle tipizzate dal legislatore ove previsto; ne¬gli altri casi potrà adeguare l’adempimento alla natura del reato e delle sue conseguenze.

banner Membership TuttoAmbiente

© Riproduzione riservata