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Rifiuti – Centri di raccolta

Categoria: Rifiuti
Autorità: Cassazione Penale – Sez. III
Data: 09/05/2011
n. 17864

Per effetto delle nuove disposizioni l'attività dei centri di raccolta non è più assoggettabile ad autorizzazione regionale in quanto la realizzazione di essi è soggetta unicamente all'approvazione dal Comune territorialmente competente. Il centro di raccolta come tale non richiede, quindi, alcuna autorizzazione regionale non potendo essere di per sé classificato alla stregua degli impianti di smaltimento e/o recupero dei rifiuti per i quali continua a rendersi necessaria, invece, l'autorizzazione regionale. Ed a riprova di ciò si deve rilevare che nei centri di raccolta viene fatto espresso divieto in linea di principio di effettuare trattamenti di qualsiasi tipo, fatte salve alcune eccezioni come accade per le riduzioni volumetriche delle frazioni solide per agevolarne il successivo trasporto. Solo nel caso in cui si verifichi la non rispondenza alle previsioni indicate o si accerti l'effettuazione presso il centro di raccolta di attività che esulano dalla funzione propria di essi, si potrà valutare la necessità dell'autorizzazione regionale traendo le necessarie conseguenze sul piano penale dalla sua mancanza. Sentenza n° 17864 del 09/05/2011 Cassazione Penale – Sez. III

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