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Quando la combustione di rifiuti urbani vegetali è reato?

Categoria: Rifiuti
Autorità: Cass. Pen. Sez. III
Data: 31/08/2018
n. 39325

In materia di rifiuti, l'art. 185, comma 1, lett. f), del D.L.vo 152/2006 stabilisce che non costituiscono rifiuto, tra le altre materie, la paglia, gli sfalci e le potature provenienti dalle attività di cui all'articolo 184, comma 2, lettera e), e comma 3, lettera a), nonché ogni altro materiale agricolo o forestale naturale non pericoloso destinati alle normali pratiche agricole e zootecniche o utilizzati in agricoltura, nella silvicoltura o per la produzione di energia da tale biomassa, anche al di fuori del luogo di produzione ovvero con cessione a terzi, mediante processi o metodi che non danneggiano l'ambiente né mettono in pericolo la salute umana. Di conseguenza, integra il reato di smaltimento non autorizzato di rifiuti speciali non pericolosi, di cui all'art. 256, comma 1, lett. a), del medesimo decreto, la combustione di residui vegetali effettuata senza titolo abilitativo nel luogo di produzione, oppure di materiale agricolo o forestale naturale, anche derivato da verde pubblico o privato, se commessa al di fuori delle condizioni previste dall'articolo 182, comma 6-bis, primo e secondo periodo. Viceversa, la combustione di rifiuti urbani vegetali, abbandonati o depositati in modo incontrollato, provenienti da aree verdi, quali giardini, parchi e aree cimiteriali, è punita esclusivamente in via amministrativa, ai sensi dell'art. 255 del citato decreto (nella specie, trattandosi di scarti ammassati nello scavo profondo 4 metri, che non avrebbero potuto esser riutilizzati nello stesso od in altro processo produttivo e che si presentavano in stato di putrefazione, con emanazione di reflui maleodoranti, è stato ravvisato un deposito incontrollato di rifiuti, in quanto, pur essendo stati gli scarti vegetali accatastati nello stesso luogo di produzione, la loro quantità e le modalità di conservazione erano tali da far ritenere che non si trattasse di mero deposito temporaneo finalizzato al successivo smaltimento).

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Leggi la sentenza

Ritenuto in fatto   1.Con sentenza del 13/10/2017, la Corte di appello di Lecce confermava la pronuncia emessa il 15/7/2016 dal locale Tribunale, con la quale E.M. era stato giudicato colpevole delle contravvenzioni di cui agli artt. 44, comma 1, lett. b), d.P.R. 6 giugno 2001, n. 380-256, comma 1, lett. a), d. Igs. 22 gennaio 2006, n. 152, e condannato alla pena quattro mesi di arresto e 10.000,00 euro di ammenda; allo stesso era contestato di aver realizzato, in difetto di permesso di costruire, lo scavo e la tettoia specificati nel capo a) della rubrica, così illecitamente effettuando, sullo…
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