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Operazioni di recupero: alla comunicazione di inizio attività deve essere allegata l’AUA?

Categoria: Rifiuti
Autorità: Tar Lombardia
Data: 28/11/2017
n. Ord. 556

Nell’ambito delle procedure semplificate, disciplinate al Capo V del D.L.vo 152/2006, la procedura semplificata prevista per le operazioni di recupero, vale a dire la comunicazione di inizio attività, o l’autorizzazione di carattere generale, di cui all’art. 216 del medesimo decreto, non può essere applicata alle attività già avviate che avevano originariamente ottenuto i titoli autorizzativi ora (in virtù del nuovo regime introdotto dal D.P.R. 59/2013) assorbiti nell’AUA. In tali casi, infatti alla comunicazione relativa alle operazioni di recupero dei rifiuti deve essere allegata l’AUA, che diventa, quindi, condizione di efficacia della comunicazione. La mancata richiesta, così come il diniego del rilascio, dell’AUA determinerà, pertanto, la cancellazione dell’impresa dal registro provinciale dei gestori dei rifiuti, ferma restando la possibilità di ottenere nuova iscrizione allegando l’AUA.

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Leggi la sentenza

Considerato:   1. La Provincia, con decreto del Settore Ambiente e Territorio del 13 giugno 2017, ha cancellato la ricorrente dal registro delle imprese che hanno effettuato la comunicazione ex art. 216 del Dlgs. 3 aprile 2006 n. 152 per l’attività di recupero di rifiuti non pericolosi. 2. La ricorrente era iscritta dal 20 gennaio 2009 (in base alla comunicazione del 18 settembre 2008), e poco prima della scadenza quinquennale ha effettuato una nuova comunicazione in data 24 giugno 2013. 3. Il motivo della cancellazione consiste nell’inidoneità della seconda comunicazione a consentire lo svolgimento dell’attività. In particolare, come segnalato dalla…
La sentenza completa è disponibile su Membership TuttoAmbiente

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