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E’ sempre necessaria la diffida provinciale per le operazioni di recupero difformi?

Categoria: Rifiuti
Autorità: TAR Friuli Venezia Giulia, Sez. I
Data: 03/04/2014
n. 135

Ai sensi dell’art. 216, comma 4, del d.lgs. n. 152 del 2006, la sospensione dell’attività deve essere sempre preceduta da una diffida con la finalità di mettere l’interessato nella condizione di eliminare le violazioni riscontrate e consentirgli, così, di evitare eventuali misure interdittive dell’attività (nel caso di specie l’amministrazione provinciale aveva adottato il provvedimento interdittivo all’esercizio delle operazioni di recupero R10 e R5 in procedura semplificata, senza fare alcun riferimento a tali operazioni nella diffida previamente inviata alla Società).

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