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Quando si può parlare di fertirrigazione del terreno?

Categoria: Rifiuti
Autorità: Cass. Pen. Sez. III
Data: 09/10/2017
n. 46357

La pratica della fertirrigazione del terreno, e la conseguente esclusione degli effluenti utilizzati dalla disciplina sui rifiuti, richiede, in primo luogo, che vi siano colture in atto sulle terre interessate dallo spandimento. Inoltre, gli effluenti devono essere distribuiti in quantità, qualità e tempi adeguati al tipo e al fabbisogno delle colture stesse. Secondariamente, poi, non devono rilevarsi dati che indichino un’utilizzazione - nella specie, di liquami consistenti in deiezioni animali – che risulti incompatibile con la pratica stessa della fertirrigazione. Diversamente, gli effluenti sono da considerare, piuttosto, alla stregua di rifiuti liquidi in ordine ai quali può essere ravvisabile la fattispecie di abbandono o deposito incontrollato, vietata ai sensi dell’art. 192 del D.L.vo 152/2006 (Nella fattispecie, lo sversamento incontrollato dei liquami, dovuto a tracimazione delle vasche di contenimento, esclude la fertirrigazione, e costituisce condotta penalmente rilevante).

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Leggi la sentenza

Ritenuto in fatto 1. Il Tribunale di Macerata con sentenza del 27 gennaio 2016 condannava C.C. alla pena di euro 3.500,00 di ammenda, unificati i reati con la continuazione. Imputato: A) del reato di cui agli art 256, comma 1, lettera A, e comma 2, in relazione all'art. 192 comma 1, d. Igs. n. 156 del 2006 poiché quale legale rappresentante della ditta C. S.r.l. abbandonava o depositava in modo incontrollato sul suolo i rifiuti costituiti dai liquami derivanti dalle deiezioni animali (bovini) allevati nell'azienda suddetta che, dapprima stoccati in una vasca tracimavano disperdendosi sul suolo e tra la vegetazione…
La sentenza completa è disponibile su Membership TuttoAmbiente

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