Top

La banca dati ambientale Vigente, aggiornata, commentata Il tuo strumento operativo

RIFIUTI – Terre e rocce da scavo

Categoria: Rifiuti
Autorità: Cassazione Penale
Data: 04/12/2007
n. 44973

L'art. 10, c. l, della L. 93/01 ha introdotto la lettera f bis) nell'art. 8 del D. Lgs. 22/97, escludendo così dal novero dei rifiuti le terre e le rocce da scavo; successivamente l'art. l, cc. 17-19, della L. 443/01, ha dettato norme per l'interpretazione autentica di tale disposizione. Da ciò discende che le terre e rocce da scavo in tanto possono essere escluse dal novero dei rifiuti, in quanto siano state sottoposte a verifica che la composizione media dell'intera massa non superi i limiti massimi di tollerabilità di cui al c. 18 e che il reimpiego delle terre sia stato autorizzato dalla PA competente e venga effettuato secondo modalità di rimodellazione del territorio interessato. Dette disposizioni sono state ulteriormente modificate dall'art. 23 della L. 306/03, nel senso che sono stati prescritti controlli più pregnanti per il reimpiego delle terre o rocce da scavo, richiedendosi che lo stesso avvenga previo progetto sottoposto a VIA o autorizzazione amministrativa preceduta da parere dell'ARPA. Analoghe prescrizioni, sono poi contenute nell'art. 186 del vigente T.U. in materia ambientale approvato con D. Lgs. 152/06.

banner Membership TuttoAmbiente

© Riproduzione riservata