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Materie prime secondarie ed End of Waste: quali sono le condizioni necessarie?

Categoria: Rifiuti
Autorità: Cass. Pen.
Data: 21/04/2017
n. 19211

La ricostruzione del quadro normativo riguardante la materia prima secondaria, introdotta con l'entrata in vigore del d.lgs. 152/2006, poi diventata, con il d.lgs. 205/2010, cessazione della qualità di rifiuto, cd. "end of waste", evidenzia un elemento costante in tutte le modifiche legislative intervenute: la sottoposizione del rifiuto ad un'operazione di recupero perché possa assumere la qualifica di cessato rifiuto. Al di là delle ulteriori condizioni richieste dalla formulazione attuale dell'art.184-ter d.lgs 152/2006 (e cioè che la sostanza o l'oggetto sia comunemente usato per scopi specifici, che soddisfi i requisiti tecnici per gli scopi specifici, che sussista un mercato e una domanda del materiale recuperato e non comporti impatti complessivamente negativi sull'ambiente e sulla salute umana), è quindi necessario che il rifiuto sia sottoposto ad un'operazione di trasformazione, il cui principale risultato, secondo la definizione generale fornita dall'art.183, e più dettagliatamente articolata con riferimento ai singoli materiali nell'allegato C dello stesso T.U., sia di permettere al rifiuto di svolgere un ruolo utile sostituendo altri materiali che sarebbero altrimenti utilizzati per assolvere ad una particolare funzione all'interno dell'impianto o nell'economia in generale. Operazione questa che deve essere posta in essere, ai sensi degli artt. 208, 214 e 216 d.lgs. 152/2006 da parte di un soggetto a ciò autorizzato.

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