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In caso di abbandono, quando all’inottemperanza dell’ordinanza di ripristino non è applicabile la sanzione?

Categoria: Rifiuti
Autorità: Cass. Pen. Sez. III
Data: 04/08/2017
n. 38852

Quando sia stata emanata, ai sensi dell’art. 192 del D. L.vo 152/2006, un’ordinanza sindacale, con la quale sia stato intimato al proprietario dell’area dove risulta giacente un deposito incontrollato di rifiuti di provvedere alla rimozione degli stessi, l’inottemperanza dell’ordinanza integra il reato di abbandono di rifiuti, di cui all’art. 255, comma 3 del D. L.vo 152/2006. Questo a prescindere dal fatto che il destinatario dell’ordinanza abbia effettivamente realizzato l’accumulo, o che l’accumulo risalga a tempi antecedenti l’acquisto dell’immobile stesso. La sanzione per violazione dell’ordinanza di ripristino dello stato dei luoghi può, infatti, non essere applicabile solo a condizione che il proprietario del terreno dimostri l’assenza di una propria responsabilità nell’abbandono dei rifiuti.

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Leggi la sentenza

Ritenuto in fatto 1. L.Z. e A.L. erano stati tratti a giudizio davanti al Tribunale di Trento per rispondere, a seguito della unificazione di due distinti procedimenti penali, dei reati di cui agli artt. 255, comma 3, d.lgs. n. 152 del 2006 (capo 1) e 256, comma 1, lett. a) del medesimo decreto (capo 2), per avere, il primo come legale rappresentante della R.I. S.a.s. e come proprietario della p.ed. 407 C.C. R.D.L., il secondo in qualità di incaricato della raccolta dei rifiuti, omesso di ottemperare all'ordinanza prot. n. 2006 e n. 3 del 2013 del 20/03/2013 emessa ai sensi…
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