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RIFIUTI – Bonifica di siti inquinati

Categoria: Rifiuti
Autorità: Cassazione Penale
Data: 01/04/2005
n. 12343

Se la bonifica parziale effettuata dal soggetto ritenuto responsabile dell’inquinamento comporta una mera riduzione del livello d’inquinamento, ma non un’eliminazione totale, il beneficio della sospensione condizionale della pena viene subordinato solo alla completa bonifica dell’area a norma dell’articolo 51 bis D.Lgs. 22/1997 e la verifica dell’attuazione della bonifica viene effettuata nella fase esecutiva del giudizio: divenuta definitiva la decisione, potrà essere stabilito di non dare corso all’esecuzione della pena se il responsabile avrà provveduto a riportare i parametri delle sostanze inquinanti scaricate nei limiti della norma

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