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L’attività di gestione rifiuti può essere svolta in luogo diverso da quello autorizzato?

Categoria: Rifiuti
Autorità: Cass. Pen.
Data: 15/02/2017
n. 7169

In tema di gestione illecita di rifiuti ex art. 256, D.Lgs. 152/2006, il possesso di una autorizzazione per l'attività di gestione non legittima l'esercizio della medesima attività in luogo diverso da quello in relazione al quale risulta rilasciata l'autorizzazione, atteso che le finalità di controllo perseguite in materia risultano soddisfatte solo se sussiste legame con le caratteristiche tecniche dell'impianto per il quale il provvedimento abilitativo risulta inizialmente rilasciato.

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