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Rifiuti - Deposito temporaneo – Condizioni

Categoria: Rifiuti
Autorità: Cassazione Penale, III
Data: 08/05/2012
n. 16988

A seguito dell'entrata in vigore dell’art. 183, lett. m) D.L.vo n. 152/2006 (v. ora art. 183, lett. bb), il produttore può decidere di conservare i rifiuti in deposito per tre mesi in qualsiasi quantità, prima di avviarli allo smaltimento o al recupero, privilegiando così il limite temporale, oppure può scegliere di conservare i rifiuti in deposito per un anno, purché la quantità non raggiunga i venti metri cubi (per effetto delle modifiche apportate dal D.L.vo n. 205/2010 il limite è stato elevato a trenta metri cubi), in applicazione dei limite quantitativo. Pertanto, per qualificare come irregolare tale deposito è necessario appurare che entrambe tali condizioni non siano state rispettate.

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