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RIFIUTI – Deposito temporaneo

Categoria: Rifiuti
Autorità: Cassazione Penale
Data: 30/11/2006
n. 39544

A seguito della nuova definizione di deposito temporaneo di cui all’art. 183, lett. m), D.Lgs. 152/06, attraverso l’inserimento della frase “secondo le seguenti modalità alternative, a scelta del produttore” e della congiunzione “oppure”, che sostituiscono la frase “ovvero, in alternativa” contenuta nel testo precedente del D.Lgs. 22/97, resta definitivamente chiarito che il produttore, ferme le altre condizioni qualitative, può decidere di conservare i rifiuti in deposito per tre mesi in qualsiasi quantità, prima di avviarli allo smaltimento o al recupero (privilegiando così il limite temporale), oppure può scegliere di conservare i rifiuti in deposito per un anno, purché la loro quantità non raggiunga i venti metri cubi (assumendo così come decisivo il limite quantitativo).

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