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Rifiuti – Trasporto rifiuti pericolosi

Categoria: Rifiuti
Autorità: Cassazione Penale – Sez. III
Data: 27/07/2011
n. 29973

Il trasporto di rifiuti pericolosi senza il formulario di identificazione dei rifiuti (FIR) o con formulario che riporti dati incompleti o inesatti, penalmente sanzionato dall'art. 258, co. 4, del D.L.vo n. 152/2006 nella formulazione previgente alle modifiche introdotte dal D.L.vo n. 205/2010, non è più previsto dalla legge come reato. Invero, da un lato, l’attuale art. 258, co. 4, del TUA - che sanziona appunto la fattispecie descritta - si riferisce alle imprese che trasportano i propri rifiuti e non prevede l’applicazione della sanzione penale, salvo il caso di predisposizione di certificati di analisi falsi sulla natura/composizione dei rifiuti; dall’altro lato, il trasporto di rifiuti pericolosi (di soggetti terzi) in assenza di documentazione è fattispecie regolata dall’art. 260-bis del D.L.vo n. 152/2006: tale norma, tuttavia, si riferisce al trasporto non accompagnato dalla copia della scheda cartacea SISTRI, e non al trasporto non accompagnato dal FIR o con formulario con dati incompleti o inesatti. (Principio applicabile dall’emanazione del D.L.vo n. 205/2010 all’entrata in vigore del D.L.vo n. 121/2011 – 16 agosto 2011 – N.d.R.) Sentenza n° 29973 del 27/07/2011 Cassazione Penale – Sez. III

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