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RIFIUTI – Abbandono di rifiuti

Categoria: Rifiuti
Autorità: Cassazione Penale
Data: 08/04/2004
n. 16698

Il reato di cui all’articolo 51 del D. Lgs. 22/1997 (attività di gestione di rifiuti non autorizzata) non ha natura di reato proprio, bensì di reato comune, sicché può essere commesso anche da chi esercita attività di gestione di rifiuti in modo secondario o consequenziale all’esercizio di un’attività primaria diversa (nella specie, trattavasi di residui della pulitura degli argini di un torrente, i quali, essendo costituiti da canne, venivano frantumati in piccoli pezzetti e abbandonati sulle acque, causando così una diga che, oltre a rendere difficoltosa la circolazione delle acque, provocava altresì una moria di pesci).

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