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Gestione non autorizzata di rifiuti: quali circostanze possono escludere la consapevolezza da parte del titolare dell’impresa?

Categoria: Rifiuti
Autorità: Cass. Pen. Sez. III
Data: 27/10/2017
n. 49548

In materia di attività di gestione non autorizzata di rifiuti, di cui all’art. 256 del D.L.vo 152/2006, con specifico riferimento al conferimento degli stessi presso impianti non autorizzati, concorre alla valutazione della sussistenza della penale responsabilità dell’imprenditore, quale titolare dell’impresa nell’ambito della quale è stato commesso l’illecito, il fatto che questi fosse o meno a conoscenza di tali conferimenti. Il fatto, ad esempio (come nel caso di specie), che il monitoraggio aziendale tramite sistema GPS dei mezzi sia solo eventuale, a campione, così come l’elevato numero di autisti dipendenti dell’impresa stessa, e di mezzi, nonché la scarsa entità del ricavo conseguito mediante i conferimenti presso l’impianto non autorizzato rispetto al complessivo volume di affari della ditta medesima, concorrono a suggerire la non conoscenza da parte dell’imprenditore dell’attività illecita condotta nell’ambito della sua attività.

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Leggi la sentenza

  Ritenuto in fatto 1. Il Tribunale di Ravenna con sentenza del 27 ottobre 2016 ha riconosciuto E.M. ed E.F. responsabili di quattro episodi, commessi, rispettivamente, il 13 giugno (capo A), il 20 agosto (capo B), il 27 agosto (capo C) ed il 25 settembre 2012 (capo D), di violazione dell'art. 256, comma 1, del d. Igs. 3 aprile 2006, n. 152, e in conseguenza ha condannato entrambi alla pena pecuniaria ritenuta di giustizia. 2. Agli imputati si addebita, in particolare, l'ipotesi contravvenzionale prevista dalla lett. a) dell'art. 256, comma 1, del d. Igs. n. 152 del 2006, per avere…
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