Top

La banca dati ambientale Vigente, aggiornata, commentata Il tuo strumento operativo

FIR: in caso di false indicazioni si applica l’art. 483 cod. pen.?

Categoria: Rifiuti
Autorità: Cassazione Pen., Sez. III
Data: 29/10/2015
n. 43613

Il richiamo all’art. 483 cod. pen. contenuto nell’art. 258 D.lgs. 152/2006, è un richiamo esclusivamente quoad poenam: non può ritenersi che un trasporto rifiuti effettuato con formulario contenente dati non veritieri configuri autonomamente l’ipotesi delittuosa di cui all’art. 483 cod. pen. e, a maggior ragione, atteso che il FIR ha valore dichiarativo e non certificativo della natura e composizione del rifiuto trasportato, trattandosi di documento recante una mera attestazione del privato, non può ritenersi che la mera consegna di una fotocopia di un FIR contenente dati non veritieri a personale di polizia giudiziaria possa integrare il delitto di falsità ideologica commessa dal privato in atto pubblico, difettando, nel formulario, la natura di atto pubblico e la destinazione a provare la verità.

banner Membership TuttoAmbiente

© Riproduzione riservata