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Rifiuti – Abbandono su strade provinciali – Ordine di rimozione ex art. 192 TUA – Destinatario – Ente provinciale

Categoria: Rifiuti
Autorità: Consiglio di Stato, sez. V
Data: 31/05/2012
n. 3256

Ai sensi dell’art. 14 del Codice della Strada, spetta agli enti proprietari (e ai concessionari delle autostrade) provvedere alla manutenzione, gestione e pulizia delle strade, comprese le loro pertinenze e arredo, nonché attrezzature, impianti e servizi e, quindi, non limitatamente al solo nastro stradale, ma anche alle piazzole di sosta, onde siano garantite la sicurezza e la fluidità della circolazione. Infatti, seppure per un verso non può negarsi che l’art. 14 del D.L.vo n. 22/1997, oggi sostituito dall’art. 192 TUA, preveda la corresponsabilità solidale del proprietario o del titolare di diritti personali o reali di godimento sull’area ove sono stati abusivamente abbandonati o depositati rifiuti, con il conseguente suo obbligo di provvedere allo smaltimento ed al ripristino, solo in quanto la violazione sia imputabile anche a quei soggetti a titolo di dolo o colpa; per altro verso esigenze di tutela ambientale sottese alla predetta norma rendono evidente che il riferimento è a chi è titolare di diritti reali o personali di godimento va inteso in senso lato, essendo destinato a comprendere qualunque soggetto si trovi con l’area interessata in un rapporto, anche di mero fatto, tale da consentirgli - e per ciò stessa imporgli – di esercitare una funzione di protezione e custodia finalizzata ad evitare che l’area medesima possa essere adibita a discarica abusiva di rifiuti nocivi per la salvaguardia dell’ambiente. Il requisito della colpa postulato da detta norma ben può consistere proprio nell’omissione degli accorgimenti e delle cautele che l’ordinaria diligenza suggerisce per realizzare un’efficacia custodia e protezione dell’area, così impedendo che possano essere indebitamente depositati rifiuti nocivi.

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