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RIFIUTI – Tarsu, Rifiuti speciali non assimilabili

Categoria: Rifiuti
Autorità: Corte di Cassazione – Sez. Tributaria
Data: 02/04/2010
n. 08088

In tema di tassa per lo smaltimento dei rifiuti solidi urbani (TARSU), l'eventuale illegittimità di una delibera comunale riguardante le tariffe non comporta la liberazione del contribuente da qualsiasi obbligo di pagamento per il servizio prestatogli di raccolta dei rifiuti, bensì l'applicazione della tariffa vigente in precedenza, ai sensi dell'art. 69, comma primo, ultimo periodo, del d.lgs. 15 novembre 1993, n.507; tuttavia, nel caso in cui si tratti di rifiuti speciali che non possono essere assimilati a quelli urbani per non essere compresi nell'elenco di cui alla delibera CIPE del 27 luglio 1984, adottata ai sensi del d.P.R. 10 settembre 1982, n. 915, e contenente i criteri generali per l'assimilabilità dei rifiuti speciali ai rifiuti urbani, la superficie afferente all'attività industriale non è assoggettabile a tassazione, ai sensi dell'art. 62 del d.lgs. n.507 del 1993 cit.

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