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RIFIUTI – Disciplina registri di carico e scarico

Categoria: Rifiuti
Autorità: Corte di Cassazione Civile – Sez. II
Data: 23/09/2009
n. 20456

È manifestamente infondata la questione di legittimità costituzionale dell'art. 52, co. 2, del d.lgs. n. 22 del 1997, sollevata in riferimento all'art. 3 Cost., nella parte in cui non prevede distinte sanzioni in relazione alle violazioni di omessa istituzione del registro di carico e scarico dei rifiuti e di detenzione di un registro, ancorché regolarmente compilato, in luogo diverso rispetto a quello legalmente previsto, atteso che - rientrando tanto l'individuazione delle condotte punibili che la scelta e la quantificazione delle relative sanzioni nella discrezionalità del legislatore, censurabile nel giudizio di costituzionalità soltanto ove il suo esercizio ne rappresenti un uso distorto o arbitrario, così da confliggere in modo manifesto con il canone della ragionevolezza (v. Corte Cost., ord. n. 401 del 2005) - non sono ravvisabili nella specie, un siffatto contrasto, né la prospettata disparità di trattamento, in quanto la norma prevede una sanzione massima ed una minima, sì da consentire una graduazione della stessa in relazione alla gravità del fatto connesso.

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