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RIFIUTI – Oli esausti

Categoria: Rifiuti
Autorità: Corte di Cassazione Civile – Sez. II
Data: 22/09/2009
n. 20408

In tema di smaltimento dei rifiuti, ai sensi dell'art. 14 del d.l. n. 138 del 2002 (convertito nella legge n. 178 del 2002), che ha fornito l'interpretazione autentica dell'art. 6, comma 1, lett. a), del d.lgs. n. 22 del 1997, l'esistenza dell'intenzione o dell'obbligo di disfarsene non assume alcun rilievo ai fini della riconducibilità alla nozione di rifiuto dei beni o delle sostanze e dei materiali residuali di produzione che possono essere e sono effettivamente ed oggettivamente riutilizzati nel medesimo o in analogo o diverso ciclo produttivo, senza subire alcun intervento preventivo di trattamento e senza recare pregiudizio all'ambiente, ovvero dopo avere subito un trattamento preventivo senza che si renda necessaria alcuna operazione di recupero. L'accertamento della sussistenza o meno di tale destinazione spetta al giudice di merito, ed è insindacabile in Cassazione, se congruamente e logicamente motivato. (Nella specie, la S.C. ha confermato la sentenza impugnata, con la quale, in assenza di vizi di motivazione, era stata esclusa la riconducibilità alla nozione di rifiuto di oli esausti destinati alla lubrificazione di altri macchinari richiedenti oli con requisiti di qualità decrescenti).

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