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Attività e mestieri rumorosi: quando si può configurare un reato e quando un illecito amministrativo?

Categoria: Rumore
Autorità: Cassazione Pen., Sez. III
Data: 09/02/2015
n. 5735

L'ambito di operatività dell'art. 659 cod. pen., (Disturbo delle occupazioni o del riposo delle persone), con riferimento ad attività o mestieri rumorosi, deve essere individuato nel senso che, qualora si verifichi esclusivamente il mero superamento dei limiti di emissione fissati secondo i criteri di cui alla legge-quadro sull’inquinamento acustico n. 447/1995, mediante impiego o esercizio delle sorgenti individuate dalla legge medesima, si configura il solo illecito amministrativo di cui all’art. 10 della suddetta legge; qualora la condotta si sia concretata nella violazione di disposizioni di legge o prescrizioni dell'autorità che regolano l'esercizio del mestiere o dell'attività, sarà applicabile la contravvenzione sanzionata dall'art. 659 comma 2 cod. pen.; mentre, infine, nel caso in cui l'attività ed il mestiere vengano svolti eccedendo dalle normali modalità di esercizio, ponendo così in essere una condotta idonea a turbare la pubblica quiete, sarà configurabile la violazione sanzionata dall'art. 659, comma 1 cod. pen.

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