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RUMORE – Disturbo della quiete

Categoria: Rumore
Autorità: Tar Veneto
Data: 22/05/2007
n. 0701582ta0

Il diritto alla quiete, come espressione del diritto alla salute psicofisica, prevale certamente sugli interessi economici di quanti costituiscano la causa diretta od indiretta del disturbo, svolgendo un’attività economica di cui essi soli percepiscono i proventi, riversandone viceversa sulla collettività circostante i pregiudizi; egualmente, tale diritto prevale su quello che può essere definito l’interesse della gioventù utente ad aggregarsi durante la notte in luoghi pubblici, sia perché la socializzazione può svolgersi anche in altro orario, sia, più realisticamente, perché quella ben può riunirsi, durante le ore notturne, in luoghi in cui non interferiscono con le altrui esigenze di riposo, mentre, ovviamente, non è vero l’opposto. È dunque evidente che gli assembramenti sono, se non causati in via esclusiva, comunque oggettivamente agevolati ed incentivati dalla presenza dei locali, per cui è del tutto ragionevole supporre che, a partire dall’ora di chiusura dell’esercizio, gli stessi si sciolgano o almeno si riducano celermente, riportando così le emissioni sonore pregiudizievoli entro limiti di tollerabilità. Pertanto, eventuali limitazioni dell’orario imposte dalla PA ai gestori dei locali sono pienamente giustificate, né il sacrificio appare eccessivo, dato che è comunque permesso loro di continuare ad operare.

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