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SICUREZZA – Aggravante di cui all’art. 589, co. 2 c.p.

Categoria: Sicurezza lavoro
Autorità: Corte di Cassazione Penale – Sez. IV
Data: 03/03/2010
n. 08641

Ricorre l’aggravante del fatto commesso con violazione delle norme per la prevenzione degli infortuni sul lavoro – secondo le disposizioni del DPR n. 547/55 - prevista dall’art. 589, co. 2, c.p., qualora il datore di lavoro non abbia predisposto misure di protezione a tutela della salute dei lavoratori soggetti all’esposizione incontrollata e prolungata a sostanze fortemente tossiche, a seguito della quale gli stessi abbiano contratto patologie mortali.

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