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SICUREZZA – Indennità per infortunio sul lavoro

Categoria: Sicurezza lavoro
Autorità: Cassazione Civile
Data: 26/07/2007
n. 16459

L'art. 75 del DPR 1124/65 impone all'INAIL, dopo la scadenza del decennio dalla costituzione della rendita da inabilità permanente, e qualora il grado di questa risulti definitivamente determinato (anche in forza di sentenza passata in giudicato che ripristini la rendita già soppressa in sede di revisione) nella misura superiore al dieci e inferiore al sedici per cento, di corrispondere ad estinzione di ogni diritto una somma capitale. I criteri di calcolo di tale somma, indicati nella seconda parte dello stesso art. 75, così come l'età dell'assicurato, debbono essere riferiti "al momento della liquidazione della somma" e cioè al momento in cui si compiono le operazioni tecnico-contabili necessarie per la determinazione quantitativa della somma da attribuire, dovendo sino a quel momento corrispondersi all'assicurato, da parte dell'INAIL, i ratei della rendita in essere. (Nella specie, la sentenza impugnata aveva riconosciuto la correttezza dell'operato dell'INAIL che aveva provveduto, in base all'art. 75 citato, a capitalizzare la rendita per inabilità permanente dell'undici per cento, costituita il 13 aprile 1981, oggetto di soppressione a seguito di revisione e, infine, ripristinata in favore dell'assicurato in forza di sentenza del 16 aprile 1997, passata in giudicato, liquidando la somma capitale con provvedimento del 1° luglio 1997 ma con decorrenza dal 1° dicembre 1994; la S.C. ha cassato il solo capo di pronuncia concernente l'anticipata decorrenza della rendita in capitale rispetto al momento della sua effettiva liquidazione e, decidendo nel merito, ha condannato l'INAIL a corrispondere all'assicurato i ratei di rendita "medio tempore" maturati).

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