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SICUREZZA – Formazione

Categoria: Sicurezza lavoro
Autorità: Cassazione Penale
Data: 20/12/2006
n. 41609

Ai sensi del D.Lgs 626/94 il datore di lavoro deve “provvedere” a che i lavoratori siano informati sui rischi per la sicurezza e la salute a cui sono sottoposti in relazione alle mansioni svolte e deve “assicurare” che i lavoratori ricevano formazione prevenzionale adeguata con riferimento alle loro specifiche mansioni. I verbi adoperati dal legislatore (provvedere, assicurare) indicano chiaramente che il datore di lavoro può assolvere (e generalmente assolve) i suoi obblighi anche tramite terze persone competenti e in particolare attraverso le figure tipiche dei suoi collaboratori aziendali in materia di sicurezza e igiene del lavoro. Inoltre, la formazione prevenzionale deve essere impartita in occasione della introduzione di nuove attrezzature di lavoro o di nuove tecnologie e deve essere periodicamente ripetuta in relazione alla evoluzione dei rischi o all’insorgenza di nuovi rischi

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