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SICUREZZA – Infortunio sul lavoro, nozione di “rischio elettivo”

Categoria: Sicurezza lavoro
Autorità: Corte di Cassazione Civile – Sez. Lavoro
Data: 18/05/2009
n. 11417

In materia di assicurazione obbligatoria contro gli infortuni sul lavoro, costituisce rischio elettivo la deviazione, puramente arbitraria ed animata da finalità personali, dalle normali modalità lavorative, che comporta rischi diversi da quelli inerenti le usuali modalità di esecuzione della prestazione. Tale genere di rischio - che è in grado di incidere, escludendola, sull'occasione di lavoro - si connota per il simultaneo concorso dei seguenti elementi: a) presenza di un atto volontario ed arbitrario, ossia illogico ed estraneo alle finalità produttive; b) direzione di tale atto alla soddisfazione di impulsi meramente personali; c) mancanza di nesso di derivazione con lo svolgimento dell'attività lavorativa. (Nella specie, la S.C. ha confermato la sentenza impugnata, che aveva escluso il rischio elettivo nel comportamento del lavoratore, deceduto a seguito di caduta dall'alto per rottura di una fune di sollevamento di una gru, sul cui cestello era salito per svolgere la propria attività, impedita dalla rottura del verricello normalmente utilizzato, senza che rilevasse che la gru era destinata al sollevamento di materiali e non di persone).

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