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SICUREZZA – Ponteggi mobili

Categoria: Sicurezza lavoro
Autorità: Cassazione Penale
Data: 20/07/2007
n. 29204

In tema di prevenzione degli infortuni sul lavoro, il titolare dell'impresa esecutrice ha l'obbligo di vigilare sull'osservanza delle disposizioni dettate per garantire la sicurezza dei ponteggi mobili anche quando questi vengano utilizzati non solo dai propri dipendenti, ma altresì da lavoratori autonomi che abbiano appaltato i lavori di rifinitura, atteso che la legge gli impone di curare la cooperazione con quest'ultimi e le interazioni con le attività che avvengono all'interno del cantiere. (Fattispecie avente ad oggetto la responsabilità del datore di lavoro per le lesioni subite in seguito alla caduta dal ponteggio utilizzato dal lavoratore autonomo, cui non era stata fornita la prevista cintura di sicurezza e che non era stato informato sui rischi conseguenti all'avvenuto parziale smontaggio della struttura da parte dei dipendenti dell'impresa esecutrice).

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