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SICUREZZA – Nozione di “datore di lavoro”

Categoria: Sicurezza lavoro
Autorità: Cassazione Penale
Data: 01/02/2006
n. 03961

Per le violazioni delle norme di sicurezza e igiene stabilite nei D.P.R. 547/55 e 303/56, si deve far riferimento alla nozione di datore di lavoro definita dall’art. 2 lett. b) del D.Lgs. 626/94, nonché al contenuto degli obblighi prevenzionali che lo stesso decreto stabilisce per i singoli soggetti obbligati. Pertanto, il soggetto destinatario delle norme sopraccitate è il datore di lavoro titolare delle obbligazioni prevenzionali più importanti in materia d’igiene del locali e di sicurezza del lavoro, cui sono rivolte le prescrizione per proteggere i locali da temperature eccessivamente basse o elevate e per assicurare soddisfacenti condizioni d’igiene e di sicurezza. Sussiste, quindi, responsabilità penale, quanto meno, per colpa se il datore di lavoro non adotti le misure atte a prevenire l’inquinamento dell’ambiente di lavoro e pericoli o danni al personale addetto e se non assolva l’onere di provare che il servizio di prevenzione sia funzionante e che ad esso sia preposto un dirigente responsabile. Nella fattispecie di un’azienda ospedaliera, il direttore amministrativo e il direttore sanitario partecipano, unitamente al direttore generale che ne ha la responsabilità. alla direzione dell’azienda ed assumono diretta responsabilità delle funzioni attribuite alla loro competenza.

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