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SICUREZZA – Nesso di causalità tra malattia ed attività lavorativa

Categoria: Sicurezza lavoro
Autorità: Corte di Cassazione Civile – Sez. Lavoro
Data: 30/12/2009
n. 27752

In tema di assicurazione contro le malattie professionali, la riconducibilità della patologia sofferta dal prestatore di lavoro alle previsioni di cui alla tabella n. 4 allegata al d.P.R. 30 giugno 1965, n. 1124 esclude la necessità di provare l'esistenza del nesso di causalità tra il morbo contratto e l'attività professionale svolta, mentre nel caso in cui la malattia non rientri nella previsione tabellare, oppure non vi rientri l'attività lavorativa svolta o non sussistano tutti i presupposti richiesti dalla tabella per far rientrare l'attività stessa all'interno della sua previsione, l'esistenza del nesso di causalità deve essere provata dal prestatore assicurato secondo i criteri ordinari. In caso di contestazione, l'accertamento della riconducibilità della malattia alla previsione tabellare costituisce un apprezzamento di fatto, riservato al giudice di merito. (In applicazione di tale principio, la S.C. ha ritenuto correttamente motivata la sentenza impugnata, che, in riferimento ad un carcinoma mammario contratto da un medico chirurgo esercente attività diagnostica e di cura presso un ospedale pubblico per effetto dell'esposizione a radiazioni ionizzanti, aveva escluso la riconducibilità della patologia all'ipotesi prevista dal n. 51 della tabella, nella formulazione conseguente alle modifiche introdotte dal d.P.R. 13 aprile 1994, n. 336, ritenendo che il dosaggio delle radiazioni ionizzanti non avesse superato i limiti previsti dall'art. 4, punto 1.1 del d.lgs. 17 marzo 1995, n. 230 come soglia di pericolo).

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