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SICUREZZA – Industrie insalubri

Categoria: Sicurezza lavoro
Autorità: Tar Toscana
Data: 13/09/2005
n. 04417

Le industrie insalubri possono essere realizzate soltanto nelle parti del territorio classificate da P.R.G., in sede di zonizzazione, quali aree omogenee destinate ad impianti industriali o ad essi assimilabili, alla cui categoria generale sono appunto riconducibili. Le amministrazioni comunali possono, rientrando legittimamente nella loro discrezionalità in materia urbanistica, impedire, in sede di adozione dei piani regolatori o delle loro varianti, che determinate strutture ad elevata rischiosità, fra cui le industrie classificate insalubri di prima classe, vengano allocate in certe zone del proprio territorio, ma tale impedimento non può riguardare l'intero territorio comunale, in quanto ciò, oltre a contrastare con il TU 1265/34, in base al quale il divieto di localizzazione delle industrie insalubri subisce una deroga quando l'interessato “provi che, per introduzione di nuovi metodi o specie di cautele, il suo esercizio non reca nocumento alla salute del vicinato”, disattenderebbe le finalità della zonizzazione.

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