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la scarsa rilevanza dell’impatto ambientale non può giustificare l’esonero dalla valutazione di assoggettabilità

Categoria: Vas e Via
Autorità: Corte Costituzionale
Data: 04/07/2013
n. 178

L’art. 3, comma 2, e l’allegato A della legge della Regione Liguria n. 32 del 2012, che disciplina, tra l’altro, la valutazione ambientale strategica, dispone che i piani ed i programmi contemplati nel comma 1, “che hanno ad oggetto l’uso di piccole aree a livello locale e le modifiche minori dei piani e dei programmi di cui al comma 1 sono soggetti a procedura di verifica di assoggettabilità alla VAS di cui all’art. 13, nei casi indicati nell’allegato A, in quanto aventi potenziali effetti sull’ambiente”. L’art. 3, paragrafo 3, della direttiva 2001/42/CE, recepita dall’art. 6, comma 3, del d.lgs. n. 152 del 2006, prevede che “la scarsa rilevanza dell’impatto ambientale può giustificare l’esonero dalla procedura di VAS, e non piuttosto dalla valutazione di assoggettabilità a VAS, così come disposto dalla norma regionale”. Dal confronto tra dette norme, va dichiarata l’illegittimità costituzionale del citato art. 3, comma 2, in quanto comporta una restrizione dell’ambito di esperibilità della verifica di assoggettabilità a VAS, nonché dell’allegato A, nella parte in cui, nei numeri 4, 5, 6 e 7, identifica casi di esclusione di detta verifica, in base alle sole dimensioni quantitative degli interventi.

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