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RENTRI: definite le disposizioni di dettaglio per l’avvio del nuovo sistema di tracciabilità dei rifiuti

di Paolo Pipere

Categoria: Rifiuti

Il decreto ministeriale che disciplina le modalità di funzionamento del RENTRI sarà pubblicato entro la fine dell’anno 2022.
L’insieme delle imprese, degli enti e dei liberi professionisti che saranno tenuti ad iscriversi al Registro Elettronico Nazionale sulla Tracciabilità dei Rifiuti (R.E.N.T.Ri.) non è individuato né dalla norma generale che disciplina la gestione dei rifiuti, il D.Lgs. 152/2006, né dallo schema di decreto ministeriale già inviato al Consiglio di Stato e alla Commissione Europea.
Oggi i soggetti obbligati a usare il RENTRI sono definiti dall’articolo 6 della legge 12/2019, ma lo schema di ulteriore modifica del Codice dell’ambiente, che sarà esaminato dalle ricostituite commissioni parlamentari, dovrebbe introdurre l’elenco nel decreto legislativo 152/2006.
Come nel caso del SISTRI, il precedente sistema telematico di tracciabilità dei rifiuti, anche il RENTRI prevede una partenza a scaglioni.
Enti o imprese produttori iniziali di rifiuti speciali pericolosi e non pericolosi con più di 50 dipendenti e tutti i soggetti diversi dai produttori iniziali, comprese le associazioni imprenditoriali e le loro società di servizi, dovranno iscriversi “a decorrere da 18 mesi ed entro i 60 giorni successivi” dalla data di entrata in vigore del decreto ministeriale. Seguiranno, a decorrere da 24 mesi ed entro i 60 giorni successivi, gli enti o le imprese produttori di rifiuti speciali pericolosi e non pericolosi con più di 10 dipendenti e, a decorrere da 30 mesi ed entro i 60 giorni successivi, i restanti produttori iniziali di rifiuti speciali pericolosi.
Le disposizioni sulla scansione temporale dell’avvio dell’operatività, mediante un complesso onere interpretativo che si sarebbe potuto facilmente evitare, suppliscono all’assenza di indicazioni dettagliate in merito ai soggetti obbligati.
Sono esclusi i produttori di rifiuti speciali non pericolosi da lavorazioni industriali, da lavorazione artigianali e da trattamenti effettuali sulle acque e sui fumi che non occupano complessivamente più di dieci dipendenti, mentre sono inclusi tutti i produttori di rifiuti speciali pericolosi, compresi i liberi professionisti, le partite IVA e le microimprese.
Lo schema di decreto prevede che: “gli enti e le imprese produttori iniziali di rifiuti che trasportano esclusivamente i propri rifiuti speciali pericolosi e non pericolosi iscritti all’Albo nazionale gestori ambientali ai sensi dell’articolo 212, comma 8, si iscrivono quando obbligati come produttori, nel rispetto delle tempistiche di cui al comma 1”.
Dato che l’obbligo d’iscrizione al RENTRI sussiste solo per “gli enti e le imprese che raccolgono o trasportano rifiuti pericolosi a titolo professionale”, si deve concludere che sono obbligati a iscriversi le imprese e gli enti iscritti all’Albo Nazionale Gestori Ambientali in categoria 2-bis che trasportano fino a trenta chilogrammi o litri di propri rifiuti pericolosi e non anche quelli che trasportano i propri rifiuti non pericolosi, questi ultimi incomprensibilmente citati nello schema di regolamento RENTRI.
Non troppo semplice da capire, se si considera che l’elenco dei soggetti obbligati comprende esclusivamente chi trasporta rifiuti pericolosi “a titolo professionale”.
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La restituzione della quarta copia del FIR cartaceo

Lo schema di decreto ministeriale prevede che i produttori di rifiuti non iscritti al RENTRI emettano il Formulario di Identificazione del Rifiuto (FIR) in formato cartaceo.
Il FIR vidimato virtualmente deve essere: “riprodotto in due copie, compilate, datate e firmate dal produttore o detentore, sottoscritte altresì dal trasportatore. Una copia deve rimanere presso il produttore o il detentore, un’altra viene sottoscritta e datata in arrivo dal destinatario che rilascia una riproduzione al trasportatore”.

È perciò impossibile che il trasportatore invii al produttore il FIR: “mediante posta elettronica certificata sempre che il trasportatore assicuri la conservazione del documento originale ovvero provveda, successivamente, all’invio dello stesso al produttore”. Impossibile perché il trasportatore non dispone del documento originale, che è stato trattenuto dal destinatario. Si tratta evidentemente di un errore di coordinamento normativo, che ci si augura possa essere corretto prima della pubblicazione del regolamento.
Del tutto condivisibile, invece, la scelta di attribuire al FIR digitale il valore di certificato di avvenuto recupero o smaltimento, in precedenza confusamente citati nel D.Lgs. 152/2006 e ora definitivamente eliminati a favore del formulario.
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Nuovi modelli di registro e di formulario

Chi non dovrà iscriversi al RENTRI sarà tenuto a utilizzare formulari e registri cartacei che, “a decorrere da 18 mesi ed entro i 60 giorni successivi” dall’entrata in vigore del decreto ministeriale, saranno quelli definiti dagli allegati al Regolamento in fase di pubblicazione.
I registri cartacei dovranno essere vidimati presso le Camere di Commercio “con le procedure e le modalità fissate dalla normativa sui registri IVA” che, come è noto, non impongono più la vidimazione dal lontano mese di ottobre del 2001.
I nuovi format dei formulari e dei registri, cartacei o digitali, richiedono l’inserimento di dati finora non previsti dai decreti che risalgono al 1998 e sono attualmente vigenti. Nel formulario, per esempio, compaiono i riquadri dedicati a intermediari e commercianti senza detenzione di rifiuti, i riferimenti alle analisi o ai rapporti di prova (numero e data di validità) e alla classificazione del rifiuto (urbano o speciale).
Permane l’anomalo riferimento all’iscrizione all’Albo nazionale gestori ambientali o all’autorizzazione del produttore di rifiuti, ma non è prevista la possibilità di utilizzare i metri cubi per indicare la quantità del rifiuto. Inedite anche le sezioni dedicate al trasporto intermodale e alla micro-raccolta, non più limitata ai rifiuti metallici.
Nel nuovo modello di registro sono state introdotte le causali dei movimenti di carico e scarico ed è scomparsa, incredibilmente dato che la maggior parte delle imprese e degli enti che producono rifuti non dispone di una pesa, l’unità di misura del volume; sono stati previsti il riquadro dedicato alla rettifica dei movimenti, quello relativo allo stoccaggio istantaneo (da rilevare periodicamente) e quello dell’esito del conferimento, con il peso verificato a destino. Rispetto a tutte le novità sono necessarie indicazioni di maggior dettaglio per ora non presenti nello schema di decreto.
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Nessun invio del FIR prima del trasporto e contributi ridotti

Sono state accolte le richieste delle Associazioni imprenditoriali volte a evitare la trasmissione del formulario digitale prima dell’inizio del trasporto, elemento che caratterizzava il SISTRI.
Gli iscritti al RENTRI beneficeranno delle precompilazione del Modello Unico di Dichiarazione ambientale, anche se non è chiaro perché sia necessario un MUD riepilogativo se tutti i dati relativi alla produzione e alla gestione dei rifiuti sono già stati acquisiti in corso d’anno dal sistema telematico.
I contributi e i diritti di segreteria dovuti per le variazioni delle iscrizioni (si spera non per quelle già acquisite mediante interoperabilità dei sistemi informatici dal Registro delle imprese e dall’Albo nazionale gestori ambientali) sono nettamente inferiori rispetto a quelli in precedenza previsti per il SISTRI, così come l’ammontare delle sanzioni amministrative pecuniarie introdotte dal D.Lgs. 116/2020.
In sede di iscrizione i gestori di impianti dovranno dichiarare, sotto la loro responsabilità, tutti i dati relativi alle autorizzazioni delle quali sono in possesso. Anche in questo caso non si comprende perché la banca dati ufficiale relativa a tutti gli impianti di trattamento di rifiuti, uno strumento d’indubbia utilità, debba essere fondata sulle dichiarazioni dei privati e non sia, invece, realizzata acquisendo d’ufficio i dati dalle pubbliche amministrazioni che rilasciano i titoli abilitativi.
Piacenza, 4-10-2022

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