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Ecomafia e ravvedimento operoso?

Una recentissima sentenza della Corte di Cassazione (n. 12514/25, v commento di M. Marinaro) ci induce a riflettere su un argomento assai poco trattato, ma di indubbio interesse: il “Ravvedimento operoso” ex art. 452 decies del codice penale, introdotto dieci anni fa dalla L 68 sugli ecoreati.

La norma in esame riporta una sorta di catalogo di condotte integranti la circostanza attenuante ad effetto speciale contemplata, in particolare la condotta di colui che si adopera per evitare che l’attività delittuosa venga portata a conseguenze ulteriori fa riferimento a tutti quegli interventi, non preventivamente tipizzabili, ma evincibili alla luce dei casi concreti, che si connotino per dar luogo ad una effettiva quanto stabile interruzione delle conseguenze del reato. Ma attenzione, la SC rammenta che “la ratio di tale previsione impone l’integrazione di un concreto aiuto all’ambiente, estraneo ad una mera attivazione priva di ogni effetto”.

Un’ultima importante riflessione: l’art. 452 decies cod. pen. prevede riduzioni di pena con riferimento a tutti i delitti “contenuti nel presente titolo”, pertanto anche con riferimento all’art. 452 quaterdecies (“Attività organizzata per il traffico illecito di rifiuti”), per gli amici “ecomafia”.

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Alla prossima settimana

Stefano Maglia:

s.maglia@tuttoambiente.it

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